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Legge 23/12/1996 n. 662219. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge 27 febbraio 1985 n. 49, le parole: "per la durata di quattro anni" e la parola: "speciale", sono soppresse. 220. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985 n. 49, dopo la parola: "partecipino" sono inserite le seguenti: "anche con le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59". 221. All'articolo 18 della legge 27 febbraio 1985 n. 49, é aggiunto il seguente comma: "4-bis. Le società finanziarie di cui al precedente articolo 16 disciplineranno con appositi accordi con le cooperative le modalità di dismissione delle partecipazioni assunte ai sensi della presente legge. Dette società finanziarie devono utilizzare le somme rientrate nel loro patrimonio a seguito della cessazione, a qualunque titolo, delle proprie partecipazioni, assunte avvalendosi del contributo di cui all'articolo 17, per attività e iniziative comunque connesse alla salva- guardia e all'incremento dell'occupazione; dette somme devono essere appostate in bilancio tra le riserve indivisibili". 222. Al fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985 n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. 223. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985 n. 49, sono compresi i lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, nonché i lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della normativa vigente. 224. All'onere derivante dai commi da 216 a 223 del presente articolo e dall'articolo 9-septies del decreto legge 10 ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 608, pari a lire 60 miliardi per l'anno 1995, a lire 100 miliardi per l'anno 1996 e a lire 50 miliardi per l'anno 1997, si provvede: quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, e successive modificazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate; quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1996 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 ciascuno per lire 50 miliardi; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1997 a carico dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 7828. Art. 3 - Disposizioni in materia di entrata 1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, é abrogato a far data dal 10 gennaio 1997. Da tale data, all'assegno del Presidente della Repubblica si applica lo stesso trattamento fiscale riservato all'indennità parlamentare. 2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 10, comma 1, lettera b), concernente la deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica sostenute dai portatori di menomazioni funzionali permanenti, le parole: "per la parte che eccede lire 500 mila" sono soppresse; b) nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), concernente tra l'altro la detrazione di imposta per spese sanitarie, il primo periodo é sostituito dai seguenti: "Le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti si assumono integralmente."; c) nell'articolo 16, comma 1, lettera n-bis), riguardante tra l'altro l'inapplicabilità del regime della tassazione separata alle spese sanitarie rimborsate, al secondo periodo, le parole: "lettera c), terzo e quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c), quinto e sesto periodo"; d) nell'articolo 48, comma 2, lettera b), che individua le erogazioni effettuate dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, le parole: ", anche in forma assicurativa, " sono soppresse e le parole: "di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "delle spese sanitarie di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c)". 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996. 4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 29, comma 2, che individua le attività agricole produttive di reddito agrario: 1) nella lettera a), le parole: ", alla silvicoltura e alla funghicoltura" sono sostituite dalle seguenti: "e alla silvicoltura"; 2) la lettera b) é sostituita dalla seguente: "b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;"; b) nell'articolo 51, comma 2, lettera c), che ricomprende nel reddito d'impresa anche quello derivante dalle attività agricole esercitate nei limiti del reddito agrario, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice". 5. Le disposizioni del comma 4 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996. 6. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2, lettera d), che esclude dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, le somministrazioni in mense aziendali o equipollenti, dopo le parole: "o le prestazioni sostitutive", sono inserite le seguenti: "fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.000"; b) dopo il comma 3, riguardante i compensi in natura erogati al dipendente e ai suoi familiari, é inserito il seguente: "3-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 3: a) per le autovetture, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso e utilizzati promiscuamente dal dipendente si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall'Automobile Club d'Italia, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente e suddivisibile per quote mensili; b) in caso di prestiti concessi al dipendente direttamente, o per quelli che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi, si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti. Tale disposizione non si applica per i prestiti concessi anteriormente al 10 gennaio 1997 e per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni.". 7. A decorrere dal 10 aprile 1996 e sino alla effettiva concessione dei buoni pasto, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995 n. 550, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1997, al personale indicato nel comma stesso é attribuita una somma pari al controvalore del buono pasto fissato dall'accordo del 30 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1996, per ogni giornata di servizio svolto nelle condizioni previste dall'anzidetto accordo, rideterminata per tener conto della ritenuta erariale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che é applicata, a titolo di imposta, nella misura del 20 per cento. La spesa complessiva, rapportata alla durata della erogazione, deve essere contenuta dalle singole amministrazioni entro le somme loro assegnate sui competenti capitoli dei relativi stati di previsione per la concessione dei buoni pasto. 8. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996. 9. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 98 a 101, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, si applicano per i compensi in natura ed i rimborsi spese corrisposti fino al 30 settembre 1996. Il termine per il versamento delle somme dovute é fissato al 31 maggio 1997. 10. In deroga a quanto previsto al comma 100 dell'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, per i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, le maggiori ritenute di cui al comma 9 sono a titolo di imposta e per esse va operata la rivalsa sui percettori dei valori non assoggettati in precedenza a ritenuta stessa e che non abbiano già provveduto a versare il tributo dovuto. In ogni caso non vanno presentate le dichiarazioni integrative. 11. Tra i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, si intendono comunque comprese, ad ogni effetto di legge, le amministrazioni degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, anche ai fini dell'articolo 3, comma 99, della citata legge n. 549 del 1995. Per tali enti la disposizione di cui al periodo precedente ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti all'entrata in vigore della presente legge se gli atti e gli adempimenti posti in essere anteriormente ad essa risultano conformi alla stessa. 12. All'articolo 14, comma 18, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo il primo periodo, é aggiunto il seguente: "Per i periodi d'imposta anteriori a quelli aventi inizio dal 10 gennaio 1994, restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione del regime fiscale di cui all'articolo 2, comma 6-bis, del decreto legge 2 marzo 1989 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989 n. 154". 13. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, é istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi. 14. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi 19, 66, 120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186 e 188 sono trasmessi alla commissione di cui al comma 13 per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo é espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti. 15. La commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione. 16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello prorogato ai sensi del comma 15, il parere si intende espresso favorevolmente. 17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
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